(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 6 marzo 2019, n. 10). 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  31  dicembre  1986,  n.   64   recante
«Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale
in materia di protezione civile»; 
  Visto l'art. 12 della citata legge regionale n. 64/1986,  ai  sensi
del quale alle attribuzioni relative allo spegnimento  degli  incendi
boschivi di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n.  8  recante
«Norme per la difesa dei boschi dagli incendi» provvede il Presidente
della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato  con  le  modalita'
previste dall'art. 9,  secondo  e  terzo  comma  della  stessa  legge
regionale n. 64/1986, avvalendosi della Direzione centrale Foreste  e
del personale assegnato all'assolvimento delle attribuzioni e compiti
predetti; 
  Considerato che alle operazioni  di  prevenzione  e  di  estinzione
degli  incendi  boschivi  provvedono,  oltre   al   Corpo   forestale
regionale,  i  componenti  delle  squadre   volontarie   antincendio,
costituite nei comuni il cui territorio rientra nel  Piano  regionale
di  difesa  del  patrimonio  forestale  dagli  incendi  ed   iscritte
nell'elenco delle associazioni di volontariato  di  cui  all'art.  30
della legge regionale n. 64/1986; 
  Visto l'art. 11, comma 3 della  legge  regionale  n.  8/1977,  come
sostituito dall'art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1991,  n.  3,
ai sensi del quale a favore dei rispettivi Comuni,  qualora  trattasi
di  squadre  comunali  o  delle  associazioni   volontarie   iscritte
nell'elenco delle associazioni di volontariato  di  cui  all'art.  30
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che operino al fine di
favorire la prevenzione e  lo  spegnimento  degli  incendi  boschivi,
viene concesso a  cura  della  Protezione  civile  della  Regione  un
finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle  squadre  e
per la manutenzione delle rispettive dotazioni; 
  Visto il testo  del  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre  di
antincendio boschivo appartenenti ai gruppi comunali di  volontariato
di  protezione  civile  e  per  la  manutenzione   delle   rispettive
dotazioni, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 della  legge  regionale
18 febbraio 1977,  n.  8  (Norme  per  la  difesa  dei  boschi  dagli
incendi)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  45  del  18
gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre  di
antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di  volontariato
di  protezione  civile  e  per  la  manutenzione   delle   rispettive
dotazioni, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 della  legge  regionale
la febbraio 1977,  n.  8  (Norme  per  la  difesa  dei  boschi  dagli
incendi)»  nel  testo  allegato  al  presente   decreto   del   quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA