(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 marzo 2019, n. 10). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»; Visto l'art. 12 della citata legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale alle attribuzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 recante «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi» provvede il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato con le modalita' previste dall'art. 9, secondo e terzo comma della stessa legge regionale n. 64/1986, avvalendosi della Direzione centrale Foreste e del personale assegnato all'assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti; Considerato che alle operazioni di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi provvedono, oltre al Corpo forestale regionale, i componenti delle squadre volontarie antincendio, costituite nei comuni il cui territorio rientra nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi ed iscritte nell'elenco delle associazioni di volontariato di cui all'art. 30 della legge regionale n. 64/1986; Visto l'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 8/1977, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, ai sensi del quale a favore dei rispettivi Comuni, qualora trattasi di squadre comunali o delle associazioni volontarie iscritte nell'elenco delle associazioni di volontariato di cui all'art. 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che operino al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, viene concesso a cura della Protezione civile della Regione un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle squadre e per la manutenzione delle rispettive dotazioni; Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 18 gennaio 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 della legge regionale la febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi)» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA